Istituto Tecnico Leonardo da Vinci


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Organizzazione e Regole

Regolamento > Regolamento d'Istituto

ORGANIZZAZIONE E REGOLE
Art. 1 Funzionamento Organi Collegiali
Il funzionamento degli organi collegiali avverrà nel rispetto delle successive norme e procedure:
1. La convocazione, da effettuarsi con comunicazione scritta diretta ai componenti e da affiggere all'albo generale dell'Istituto, deve essere disposta con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo casi urgenti, e deve contenere l'ordine del giorno. La documentazione sugli argomenti oggetto di deliberazione sarà disponibile presso la segreteria a partire dalla data di convocazione;
2. D'ogni seduta deve essere redatto processo verbale entro cinque giorni dalla riunione, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato all'inizio della seduta successiva dai componenti l'organismo;
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di ciascun organismo;
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che speciali disposizioni prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ciascun organo, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle proprie attività, elabora una programmazione di massima, raggruppando a date prestabilite gli argomenti su cui prevedibilmente bisognerà adottare decisioni, ed esprimere proposte, pareri.

Art. 2 Collegio Docenti
Il Collegio de i Docenti è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 7 del T.U. e per quanto previsto dal P.O.F. dell'Istituto, con avviso predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l'Ufficio di Presidenza debbono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni a disposizione dei componenti il Collegio i quali. Il Dirigente comunica al Collegio dei Docenti la nomina dei Collaboratori e del Vicario Il Collegio dei Docenti elegge, inoltre, al proprio interno il Comitato di Valutazione formato dai membri effettivi e dai membri supplenti. L'elezione dei membri del Comitato di Valutazione avviene a scrutinio segreto esprimendo un numero di preferenze pari a metà dei membri effettivi da eleggere. La nomina e le elezioni, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si terranno nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i procedimenti connessi con il norma le avvio del nuovo anno scolastico. Il Collegio dei Docenti nomina i responsabili delle funzioni strumentali al P.O.F. che ritiene necessarie per l'attuazione dell'autonomia scolastica, secondo i criteri stabiliti da una commissione designata. I docenti interessati alla candidatura presenteranno opportuna documentazione. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile delle attività educative, utilizzando i poteri di autorganizzazione, si articola in Dipartimenti, Commissioni e Gruppi di Lavoro, il cui contributo sarà per ogni anno scolastico in linea con i dettami del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto (P.O.F.). I Responsabili dei Dipartimenti sono indicati dalla presidenza, le Commissioni e i Gruppi di Lavoro si organizzano al loro interno nominando un coordinatore. Responsabili di dipartimento, coordinatori di commissione e responsabili di laboratorio verranno incaricati con atto formale di nomina del Dirigente. Ciascun Responsabile di Laboratorio elaborerà un regolamento riguardante l' accesso al laboratorio stesso, l'uso corretto e sicuro delle attrezzature in carico, la conservazione del materiale patrimoniale, di cui gli è affidata la custodia così come previsto dal D.I. 28/5/75. Detto regolamento andrà esposto nel laboratorio stesso . La partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti, delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, nonché a quelle organizzate dai Responsabili di Laboratorio rientra nelle attività aggiuntive della funzione docente. Le riunioni suddette sono convocate dai Responsabili secondo un piano programmato o dal Dirigente, quando ne ravvisi la necessità. Il Collegio esamina le proposte in merito alle attività culturali, didattiche e non, ne verifica la fattibilità, stabilisce le priorità sulla base dei bisogni rilevati individuando in particolare: gli obiettivi educativi cognitivi e comportamentali; gli strumenti per la verifica dell'apprendimento e la modalità di misurazione delle prestazioni; gli elementi che concorrono alla formulazione della valutazione periodica; gli strumenti con i quali comunicare agli studenti ed alle famiglie i risultati conseguiti; attività integrative da realizzare; attività di sostegno e di recupero e tempi d'attuazione; calendario delle riunioni degli organismi collegiali; esame delle proposte di sperimentazione; approva quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 del regolamento sull'autonomia quanto altro previsto dalla normativa vigente;

Art. 3 Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è convocato per gli adempimenti di cu i all'art. 5 del T.U. e per quanto previsto dal P.O.F. dell'Istituto, con avviso predisposto, affisso all'albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno 5 giorni prima della seduta. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente o da altro Docente delegato Il Consiglio di Classe è convocato dal Capo d'Istituto su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da un terzo dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.Il Consiglio di norma si riunisce almeno tre volte al quadrimestre. Almeno una volta al quadrimestre potranno partecipare alle riunioni, oltre ai rappresentanti eletti, tutti i genitori e gli allievi della classe. Nell'ambito di tali riunioni potranno avere luogo colloqui individuali.Il Consiglio di Classe si occupa della: - individuazione d'obiettivi comuni e trasversali per interventi interdisciplinari in coerenza con gli obiettivi delle varie discipline;- definizione delle metodologie e degli strumenti; - definizione delle attività integrative;- formulazione al Collegio dei Docenti d'iniziative di sperimentazione;- definizione delle conoscenze e competenze che dovranno essere raggiunte per ottenere la promozione;- coordinamento organizzativo per evitare eccesso di carichi di lavoro in particolari periodi. Il Dirigente nomina all'interno del Consiglio di classe un Docente Coordinatore che- è referente del Dirigente e degli Studenti per i problemi della classe; - è referente per le famiglie che a lui si rivolgono per avere notizie.- Coordina le iniziative facendone partecipi tutti i componenti del C. di C.

Art. 4 Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto è convocato per gli adempimenti di cui agli art. 8 e 10 del T.U., risulta validamente costituito quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio d'Istituto nella sua prima seduta è presieduto dal Dirigente, fino all'elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, del proprio presidente con le seguenti procedure:
a) l'elezione ha luogo a scrutinio segreto;
b) sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio;
c) viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio;
d) qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbia partecipato alla votazione il 51% dei componenti in carica;
e) a parità di voti viene eletto il più anziano d'età;
f) il Consiglio può eleggere un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente;
g) il Consiglio elegge, nel suo seno, la Giunta Esecutiva composta dal Dirigente (che ne è il presidente) e dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, membri di diritto, e da un rappresentante delle componenti presenti nel Consiglio, con le stesse modalità previste in precedenza;
h) il Consiglio si potrà valere dell'apporto di commissioni deliberando sui criteri e proposte da esse stabiliti, rinviando le ipotesi in commissione, motivando le eventuali obiezioni, fino al raggiungimento di una stesura definitiva;
i) il Consiglio delibera il documento contabile annuale denominato "programma" ed il conto consuntivo
j) il Consiglio di istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente
k) il Consiglio altresì, con deliberazione motivata, su proposta della Giunta o del Dirigente, può apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti
l) con le modalità gia previste il Consiglio delibera inoltre su: adozione regolamento interno; promozione di contatti con altre scuole; adesione ad attività culturali, ricreative e sportive; forme e modalità per iniziative assistenziali;
m) il Consiglio può nominare una Commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.
Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Presidente e il Dirigente concordano la data e l'orario di convocazione. Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, previa approvazione della maggioranza, il Presidente ne ammette la discussione dopo l'esaurimento degli argomenti previsti all'ordine del giorno. L'ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più componenti e dietro approvazione della maggioranza Le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici salvo che non siano riferiti a singole persone. Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Art. 5 Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è convocata per gli adempimenti di cui agli art. 8 e 10 del T.U., si riunisce prima del Consiglio per poterne preparare i lavori ed è convocata dal Dirigente. Ai lavori della Giunta Esecutiva può partecipare il Presidente del Consiglio di Istituto.

Art. 6 Organo giudicante
Il Dirigente o il Consiglio di Classe, convocato dal Dirigente o da almeno tre docenti della classe, possono ricorrere ad un organo giudicante per definire sanzioni disciplinari nel rispetto dell'art. 4 comma 1 del DPR 249/98. L'organo giudicante è costituito dal Dirigente e dai suoi collaboratori ed è autorizzato, nel rispetto delle memorie prodotte dallo studente a propria difesa, a comminare allo stesso delle sanzioni disciplinari. L'organo giudicante è validamente costituito in presenza della metà più uno degli aventi diritto. Il Capo di Istituto convoca il Consiglio di Classe per approvare eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, ogni qual volta gli organismi sono tenuti a deliberare per competenza a norma dell'art. 5 comma 1 del DPR 249/98.

Art. 7 Organo di garanzia
Lo studente o i genitori, nel caso di alunni minorenni, possono ricorrere ad un organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica delle sanzioni stabilite dall'Organo giudicante. L'organo di garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da: tre docenti designati dal Collegio Docenti (di cui uno facente parte del Consiglio d'Istituto), uno studente designato dal Comitato Studentesco, un genitore designato tra i rappresentanti dei Consigli di Classe. Per tutti deve essere fatta salva la non contemporanea presenza nell'organo giudicante e nell'organismo di garanzia, in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 249 del 24/06/1998 art. 5. Non è consentita l'astensione. L'organo di garanzia è validamente costituito in presenza della metà più uno degli aventi diritto. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 8 Comitato di Valutazione
Il Comitato di valutazione è convocato per gli adempimenti di cui all'art. 11 del T.U. (D.L.vo 297 del 14/4/94).
Il Capo di Istituto convoca il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti.

Art. 9 Assemblee genitori e studenti
Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:
a) la diffusione di materiali e l'utilizzo della bacheca per l'affissione di: volantini, giornali murali e altro sono permesse a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per l'Istituto riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi l i diffonde e siano coerenti con gli obiettivi educativi del P.O.F.;
b) che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alla elezione degli Organi Collegiali. La diffusione non deve avvenire durante le ore di lezione.
Tutti i genitori e gli studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola per riunirsi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 commi 9 e 10 del DPR 249/98 e delle seguenti modalità:
a) richiesta al Dirigente e pubblicazione all'albo dell'ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno cinque giorni di calendario;
b) rispetto del diritto al dissenso durante lo svolgimento dell'assemblea.

Art. 10 Attuazione assemblee degli studenti
Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto o di indirizzo. In relazione al numero di alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto, può inoltre essere costituito un gruppo di lavoro che affianchi il comitato. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, di quattro ore di lezione e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o, su delega, dal Dirigente Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, in ottemperanza ai dettami del P.O.F. che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10 % degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee devono essere preventivamente presentati al Dirigente (almeno 5 giorni prima). Il Comitato Studentesco, ove eletto, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. I docenti in servizio durante le ore di svolgimento dell'Assemblea di classe sono responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa. Possono uscire dall'aula se ritengono di aderire ad esplicita richiesta degli alunni, m a non devono allontanarsi. In caso di allontanamento per giustificati motivi devono darne comunicazione al personale non docente perché provveda alla sorveglianza degli alunni. Il tutto nel pieno rispetto dell'art. 3 del DPR 249/98.

Art. 11 Attuazione assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano il 10% dei genitori. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori né danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele o di indirizzo. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare, su invito, con diritto di parola, il Dirigente e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Art. 12 Norme comportamentali ed orari delle lezioni
...omissis...... (Si veda l'apposita sezione del Regolamento: Regole di Comportamento)

Art. 12 bis
Comportamenti
1. Mancanza ai doveri scolastici:

  • ripetuti ritardi;
  • entrate e uscite fuori orario ripetute;
  • assenze ingiustificate;
  • disturbo durante le lezioni.

2. Comportamenti non corretti e irrispettosi:

  • aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni;
  • mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti, preside, personale ATA;
  • comportamenti scorretti durante le gite: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti accompagnatori; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati;
  • falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;
  • abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione;
  • assunzione di cibi e di bevande durante le lezioni;
  • appropriazione, occultamento o danneggiamento di cose altrui;
  • non osservanza delle misure di sicurezza;
  • assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe);
  • distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcool e droghe);
  • comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, abbiano determinato un turbamento della comunità scolastica.

3. Danni arrecati al patrimonio della scuola:

  • imbrattare le superfici esterne ed interne;
  • sottrarre o occultare beni appartenenti all'istituto;
  • recare danni ai beni mobili o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime sia pertinenziali che esterne (comprese le macchine);
  • mancata restituzione di beni ricevuti in prestito;
  • sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o da membri della comunità scolastica siti nell'istituto o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne.

Sanzioni
Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui dianzi menzionato, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono:
1. richiamo individuale con annotazione sul libretto;
2. ammonizione con nota sul registro di classe;
3. diffida del D. S.;
4. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni;
5. allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
6. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
7. esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
8. risarcimento economico per i danni arrecati al patrimonio della scuola.
Competenze

  • per l'irrogazione del richiamo individuale è competente il docente in servizio durante la lezione;
  • per l'irrogazione dell'ammonizione in classe è competente il docente in servizio durante le lezioni;
  • per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente scolastico o un suo collaboratore;
  • per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è competente il consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori. Se il sanzionando è tra gli eletti o vi è un suo genitore si provvederà alla surroga con il relativo membro supplente se presenti;
  • per le sanzioni di cui ai punti 5, 6, 7 comminate qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, competente è il Consiglio di Istituto;
  • per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni;
  • per il risarcimento è competente il consiglio di classe sulla base delle indicazioni pecuniarie fornite dal consiglio d'istituto.

Procedimenti

  • Per l'irrogazione del richiamo individuale il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni, annoterà il provvedimento su libretto personale dello studente, avendo cura di motivarlo e controllerà la firma di presa visione da parte del genitore.
  • Per l'irrogazione dell'ammonizione in classe, il docente durante la lezione contesterà immediatamente allo studente la violazione disciplinare, lo inviterà contestualmente ad esporre le sue ragioni ed annoterà il provvedimento sul registro di classe, avendo cura di motivarlo e di dare atto del procedimento seguito.
  • Per l'irrogazione della diffida, il Dirigente scolastico o un suo collaboratore contesterà allo studente la violazione disciplinare e lo inviterà ad esporre personalmente le sue ragioni. Verrà successivamente emanato l'eventuale provvedimento di Diffida in forma scritta, avendo cura di motivarlo, di dare atto del procedimento seguito e di comunicarlo allo studente e alle famiglie se minorenne.
  • Per l'irrogazione dell'allontanamento dalla comunità scolastica, esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo il Dirigente scolastico o un suo collaboratore valuterà preventivamente la ricorrenza dei casi di applicabilità e deferirà lo studente al Consiglio di classe e/o al Consiglio d'Istituto.
  • Lo studente verrà invitato ad esporre personalmente le sue ragioni avanti all'organo collegiale anche per iscritto ovvero mediante produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli.Il provvedimento sarà deliberato a maggioranza dall'organo collegiale a composizione plenaria. Verrà contestualmente comunicato allo studente presente, ovvero notificato allo studente assente e ai genitori dello studente minorenne.
  • Per i provvedimenti disciplinari emessi dalle Commissioni d'esame si applicheranno le procedure precedenti.
  • Tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'istituto possono segnalare anche verbalmente all'organo competente le mancanze che in relazione al presente regolamento siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione.

Reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti. Precisazioni sulle competenze.
La permanenza o la reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni di grado superiore al richiamo individuale a carico del medesimo studente, sono causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente contestato.
L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.
Prima dell'irrogazione dei provvedimenti oltre la diffida è ammesso ricorso da parte dello studente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, a un ORGANO DI GARANZIA interno previsto (vedi art. 7 del presente regolamento).
Facoltà di conversione

  • L'organo che emana il provvedimento, rispettando i principi della proporzionalità e della riparazione del danno, nell'irrogare la sanzione provvede contestualmente ad offrire allo studente la possibilità di convertire la stessa in attività a favore della comunità scolastica.
  • Lo studente che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore entro tre giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente scolastico o un suo collaboratore adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività dalla conversione.
  • La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza della facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.
  • Qualora venga utilizzata la dizione: "sospensione con obbligo di frequenza", lo studente parteciperà a tutte le attività didattiche programmate.

Esempi (tabella allegata)

Art. 12 ter Disposizioni comuni
1. È vietato svolgere attività private all'interno della scuola. È vietato usare le attrezzature scolastiche (compresi telefoni, fotocopiatrici, PC e relativi software) per gioco o a fini privati.
2. È responsabilità di tutti coloro che usano le attrezzature della scuola mantenerle in condizioni di funzionalità ed efficienza, segnalando tempestivamente all’Ufficio Tecnico eventuali malfunzionamenti o rotture accidentali.
3. È proibito fumare in tutti i locali della scuola, compresi gli spazi esterni antistanti l’ingresso principale.
4. È vietato l’uso dei telefoni cellulari nelle aule, nei laboratori e, in generale, durante l’attività didattica.
5. È responsabilità di tutti coloro che vivono nella scuola garantire, ciascuno secondo i propri compiti, la pulizia e il decoro dei locali scolastici. In particolare:
- è vietato consumare cibi o bevande nelle aule, nei laboratori, in palestra e nello spogliatoio;
- è proibito abbandonare rifiuti e contenitori di vario tipo nelle classi, nei corridoi e nei cortili. I rifiuti devono essere deposti negli appositi contenitori.
6. I regolamenti dei vari laboratori vanno sempre rispettati.

Art. 13 Rapporti fra Istituto, Enti e Ditte
L'Istituto garantisce le seguenti procedure per le attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture nel rispetto dell'art. 34 del D.M.P.I. del 01.02.01 n° 44
Per contratti inferiori a € 2.000, di norma, si tratta con una sola Ditta, riservandoci la possibilità di interpellarne altre. Per contratti che eccedono il limite di € 2.000, l'amministrazione procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre Ditte di fiducia, ritenute idonee e interpellate direttamente.
Per i criteri di aggiudicazione si procederà a:
a) individuare le caratteristiche peculiari del prodotto;
b) fissare la data entro la quale dovranno pervenire alla segreteria le relative offerte che dovranno esse re debitamente protocollate;
c) predisporre un unico dettaglio da utilizzare per tutti gli inviti;
d) informare che l'offerta potrà pervenire, correlata di relativa documentazione, anche a mezzo fax o posta elettronica;
e) informare che per l'acquisto, di norma, verranno presi in esame i seguenti parametri:
1. qualità del prodotto;
2. funzionalità e rispondenza alle esigenze specifiche;
3. minor costo;
4. eventuali indicazioni specifiche, periodi di garanzia e tipologia di assistenza;
f) garantire che le predette condizioni verranno sempre inserite nell'invito rivolto a quanti possano essere interessati a partecipare alla gara.
Nei casi particolari in cui l'acquisto non può avvenire nel rispetto dell'iter indicato, è possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.

Art. 14 Finanziamento programma annuale
L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, denominato "programma", predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla giunta esecutiva, di norma salvo deroghe, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
La relativa delibera è adottata dal Consiglio d'istituto, di norma salvo deroghe, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.). Nel programma sono indicate:
tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza;stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale e per le spese di investimento;compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizione di legge; singoli progetti da realizzare. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma per l'attuazione del P.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste.
Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed è inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima. Per quanto non espressamente esplicitato si fa riferimento all'art. 2 e successivi del D.M.P.I. del 01/02/2001

Art. 15 Ufficio Tecnico
E' l'organismo preposto al coordinamento delle funzioni di natura tecnica dell'Istituto. Il Capo dell'Ufficio Tecnico, avvalendosi della collaborazione del personale non docente ed in particolare degli Assistenti Tecnici dei reparti, assolve alle seguenti funzioni:1. vigila sull'agibilità degli edifici e dei locali e sul funzionamento degli impianti , in collaborazione con il Dirigente e con i Responsabili dei Laboratori interessati; a tal fine parteciperà anche ai contatti con gli enti competenti;2. sovrintende ai lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio e dei laboratori, per questi ultimi anche in relazione al trasloco, alla messa in opera ed al collaudo di attrezzature, in collaborazione con i Responsabili di Laboratorio. In tali circostanze, ove il personale non docente in forza al reparto non fosse sufficiente, chiede al Responsabile Amministrativo che gli venga messo a disposizione del personale aggiuntivo;3. sovrintende al funzionamento del magazzino generale per l'approvvigionamento e la distribuzione del materiale di consumo;4. sovrintende e coordina i piani di sgombero e la messa in loco dell'apposita segnaletica;5. controlla che ogni laboratorio abbia un suo regolamento per il funzionamento.

Art. 16 Servizi Amministrativi
Gli Uffici di Segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.50 mentre per i docenti e per gli allievi è previsto l'orario dalle 10.30 alle13.30 dal lunedì al venerdì.
Inoltre, durante il periodo di svolgimento dell'attività didattica, verrà garantita l'apertura continuata fino alle ore 16.30 di almeno due giorni infrasettimanale in via Don Minzoni e quattro giorni in via A. Moro. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico, anche su appuntamento telefonico, durante l'orario di apertura nei due plessi in cui è divisa la scuola. Tutte le modalità di apertura verranno comunicate ad inizio di ogni anno scolastico.
I servizi di segreteria sono forniti secondo i seguenti fattori di qualità: cortesia; celerità delle procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi; tempi ridotti di attesa agli sportelli; flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.

Art. 17 Standard delle procedure
La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata direttamente nelle classirilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizidiplomi e certificazioni f inali saranno consegnati al termine della sessione d'esame dal Presidente della commissione giudicatrice o comunque secondo quanto previsto dalla leggedocumenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo d'Istituto o da un docente de legato
I certificati di servizio verranno consegnati agli interessati entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Art. 18 Informazione
L'Istituto è dotato di spazi ben visibili, predisposti per l'informazione, situati all'ingresso dell'Istituto, a disposizione degli utenti e comprendenti tutte le informazioni riguardanti:
- orario delle lezioni;
- orario di lavoro dei dipendenti;
- organigramma delle aule e dei laboratori;
- organigramma degli uffici;
- libri di testo;
altre informazioni.
E' inoltre possibile reperire informazioni sul funzionamento dell'istituto sul sito www.itdavinci.it.
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per:
- albo di Istituto;
- bacheca per Consiglio di Istituto;
- bacheca sindacale;
- bacheca personale ATA;
- bacheca degli studenti;
- bacheca dei genitori.
E' altresì, prevista, all'ingresso, la presenza di un operatore scolastico in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.
Tutti gli operatori scolastici e i collaboratori tecnici che possano venire normalmente a contatto con il pubblico indossano, per l'intera durata del servizio, un cartellino di identificazione ben visibile.

Art. 19 Criteri formazione orario lezioni
L'orario delle lezioni deve essere formulato seguendo i seguenti criteri elencati in ordine di importanza:
rispetto di esigenze didattiche oggettive;à di compresenza di più docenti in diverse discipline;d'orario dei docenti impegnati in altri istituti;à ricettive dei laboratori e delle aule speciali;di esigenze didattiche personali dei docenti;delle esigenze personali dei docenti riguardanti giorno di riposo e problemi personali.
La Commissione orario, o un responsabile nominato dal Dirigente, procederà, inoltre, alla formulazione del calendario dei Consigli di Classe, degli scrutini del primo e del secondo quadrimestre, di interventi didattici e educativi integrativi e coordinerà gli orari delle attività culturali e di approfondimento.

Art. 20 Criteri di assegnazione cattedre
Il Dirigente assegnerà le cattedre ai docenti, previa contrattazione con le R.S.U. tenendo conto della continuità didattica, dell'esperienza maturata e di altre particolari esigenze delle classi e dell'istituto.
Particolare considerazione sarà riservata al criterio di omogeneità e di equilibrio valutativo del Consiglio di classe Eventuali scambi di classi dovranno essere richiesti per iscritto e motivati.
Qualora fossero approvate ed attivate sperimentazioni didattico-disciplinari i docenti potranno essere assegnati, con il necessario consenso ad aderire alle sperimentazioni, a Consigli di Classe diversi.

Art. 21 Criteri di formazione delle classi
Il numero delle classi funzionanti nell'Istituto viene determinato a seguito delle disposizioni ministeriali annuali riguardanti la formazione degli organici.Un'apposita commissione si occuperà della formazione delle classi iniziali del biennio e del triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:
gli alunni nuovi iscritti verranno suddivisi, in modo equilibrato, nelle classi iniziali in base al profitto e alla partecipazione alla vita scolastica dell'anno precedente misurati sul voto d'esame;salve le condizioni precedenti si terra conto della provenienza: scuola/classe o comune (in modo, però, che il gruppo non superi ¼ della classe); norma gli alunni ripetenti non verranno assegnati al la stessa sezione frequentata l'anno precedente, sempre che non esistano motivi didattici che consiglino una diversa decisione previa valutazione del consiglio di classe da esprimere in sede di scrutinio finale;il settore tecnologico non si terrà conto della lingua straniera studiata precedentemente;richieste individuali circa la sezione o la scelta dei compagni sono subordinate al rispetto delle precedenti regole;in presenza di situazioni eccezionali e debitamente documentate sono ammesse deroghe ai criteri precedenti.

Art. 22
Tutte le norme contenute nel testo definitivo del presente Regolamento di Istituto sono vincolanti per operatori e utenti fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in successivi provvedimenti del Consiglio di Istituto.

Art. 23
Viene allegato al Regolamento lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI. Di questo una copia verrà data all'inizio dell'anno scolastico assieme al libretto personale e al cartellino di riconoscimento.

Art. 24
L'obbligo del rispetto del presente regolamento è garantito dall'organo di Presidenza composto dal Dirigente e dai suoi collaboratori. Chiunque può presentare note di mancata applicazione del regolamento stesso. A tal scopo dovranno poi essere presi provvedimenti.

Art. 25
Dovrà essere cura dell'organo di Presidenza esporre l'organigramma di riferimento con le persone responsabili di un determinato servizio ed il tipo di servizio stesso.




























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